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(Gazzetta Ufficiale N. 118 del 23 Maggio 2001)
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Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di
capacitą complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a
rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del
rapporto di sicurezza.
Alle opere di adeguamento, previste dal
predetto decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di G.P.L., situati
all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti
all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001.
I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilitą di deroghe.