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D.M. 10 maggio 2001

(Gazzetta Ufficiale N. 118 del 23 Maggio 2001)

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Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacitą complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.

 

 

Alle opere di adeguamento, previste dal predetto decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di G.P.L., situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.

I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilitą di deroghe.